Mancato pagamento delle spese straordinarie per i figli: è reato
Con la recente sentenza n. 19715/2025, la Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente per chiarire che il mancato pagamento delle spese straordinarie per i figli costituisce il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio, ribadendo, così, quello che era già l’orientamento maggioritario.
E quindi, chi non paga, non solo avrà conseguenze civilistiche, ma sarà anche sottoposto a un processo penale, con evidente rischio di una condanna ai sensi dell’art. 570 bis c.p.
Come noto, in presenza di figli minori o maggiorenni ma non economicamente autonomi, oltre al mantenimento ordinario (rappresentato dal c.d. “assegno mensile”, concordato tra genitori oppure quantificato dal Giudice), è generalmente previsto che il genitore onerato del versamento sia tenuto, altresì, a contribuire alle spese straordinarie, costituite da costi aggiuntivi non sempre prevedibili, ma necessari per la prole: ad esempio, cure mediche, attività sportive, viaggi studio o spese scolastiche particolari.
La Corte di Cassazione ha spiegato a chiare lettere come le spese straordinarie rappresentino parte integrante del mantenimento e siano anch’esse assolutamente funzionali e necessarie allo sviluppo e al benessere dei figli, esattamente come il contributo mensile ordinario. In virtù del c.d. “principio di adeguatezza del mantenimento”, di cui all’art. 337 ter del codice civile, infatti, assumono rilievo, da un lato, l’ordinario regime di vita dei figli, assicurato dall’assegno di mantenimento e, dall’altro lato, eventi che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità richiedano l’indispensabile apporto del genitore nell’interesse dei figli.
Ecco che, dunque, dal punto di vista penalistico, il reato di cui all’art. 570 bis cod. pen. ben può essere integrato dal mancato pagamento delle spese straordinarie, purché ricorrano i seguenti requisiti:
- le spese straordinarie devono trovare la loro fonte nel titolo giudiziario o in un accordo convenzionale tra i coniugi,
- deve trattatasi di spese destinate a soddisfare bisogni ordinari dei figli, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi,
- le spese imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare devono risultare indispensabili per l’interesse dei figli.
La Corte precisa, da ultimo, che la condotta incriminata dall’art. 570- bis cod. pen. non è integrata da qualsiasi forma di inadempimento civilistico, ma necessita di un inadempimento serio e sufficientemente protratto, o destinato a protrarsi, per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla entità dei mezzi economici che il soggetto obbligato deve fornire.