Il Curatore Speciale del minore 

Nelle vertenze familiari può capitare che gli interessi dei genitori siano in conflitto con quelli dei loro figli: ciò accade, ad esempio, quando vi è grande conflittualità, che impedisce al Giudice di capire quale sia la miglior soluzione di affidamento e/o di collocazione del minore.

La riforma Cartabia ha previsto, in tali casi, all’art. 473 bis. 8 cpc, la nomina obbligatoria da parte del Giudice della procedura di un Curatore Speciale, che di norma è un avvocato esperto nella materia del diritto di famiglia e delle relazioni familiari, con il ruolo di rappresentante processuale e difensore del minorenne.

Il Curatore Speciale deve incontrare, preferibilmente nel suo studio, il minore che abbia compiuto i dodici anni di età o anche di età inferiore se già capace di discernimento; deve informarlo in merito al suo ruolo, alla sua funzione e all’andamento del procedimento, avendo cura di utilizzare un linguaggio non eccessivamente tecnico, comprensibile e adeguato all’età del bambino, deve ascoltarlo attivamente per raccogliere le sue opinioni e le sue richieste, mantenendo un’autonomia e un’indipendenza da tutti gli attori del processo, dal Giudice, dai Servizi e dagli eventuali Consulenti. 

È la figura professionale che rappresenta e dà voce al minore nel processo, difendendo il suo superiore interesse, il c.d. “best interest of the child”.

La figura del Curatore Speciale è prevista non solo a livello nazionale ma anche dalla normativa sovranazionale, essendo stata prevista già dalla Convenzione di Strasburgo del 1996 sui diritti del fanciullo

Un’ulteriore novità della riforma Cartabia è l’aver previsto che il minorenne che abbia compiuto i 14 anni di età, abbia diritto a richiedere autonomamente la nomina di un Curatore Speciale per far valere i propri diritti in giudizio.

L’Avv. Paola Carrera – Studio Legale Dionisio, quale esperta in diritto delle relazioni familiari, riceve abitualmente incarichi come Curatore Speciale del minore su nomina del Giudice.