Il diritto di un bambino a crescere e a essere educato all’interno della propria famiglia è un principio fondamentale della nostra legge, sancito dalla Legge n. 184 del 1983.

Tuttavia, quando la famiglia diventa fonte di pericolo o pregiudizio per il minore, lo Stato interviene per proteggerlo. L’allontanamento del bambino dalla famiglia d’origine è la misura più drastica, da adottare solo se ogni altro sostegno al nucleo familiare risulta inefficace.

Quando è necessario intervenire?

L’autorità giudiziaria interviene in presenza di due principali situazioni:

1. Stato di abbandono:
Si parla di abbandono quando un minore è privo di assistenza morale o materiale da parte dei genitori o dei parenti responsabili (art. 8 L. 184/1983).

  • L’abbandono non riguarda solo la mancanza di cure materiali, ma anche di affetto, attenzione e guida.
  • Non è considerato abbandono la mancanza temporanea di assistenza dovuta a cause di forza maggiore, come una grave malattia dei genitori.
  • Se però i genitori rifiutano gli aiuti dei servizi sociali, la causa di forza maggiore non sussiste.

2. Condotta pregiudizievole:
Anche senza abbandono totale, i comportamenti di uno o entrambi i genitori possono essere gravemente dannosi per il minore, giustificando l’intervento dello Stato.

La procedura di allontanamento

L’allontanamento di un minore è un percorso complesso e garantista che coinvolge diverse figure istituzionali:

1. Segnalazione e urgenza:
Chiunque può segnalare situazioni di abbandono. Alcuni soggetti, come insegnanti o medici, hanno l’obbligo di farlo.
In caso di grave pericolo per il minore, i servizi sociali possono collocarlo temporaneamente in un luogo sicuro, informando subito il Pubblico Ministero.

2. Procedimento in Tribunale:
Il Tribunale per i Minorenni avvia un’istruttoria per verificare la situazione.

  • Vengono svolte indagini dai servizi sociali e ascoltati genitori, parenti e il minore (dai 12 anni o anche più piccoli se capaci di discernimento).
  • Durante questo periodo, il Tribunale può disporre provvedimenti temporanei, come il collocamento in comunità o in una famiglia affidataria.

Gli esiti: affidamento o adottabilità

Il procedimento può concludersi con due principali misure, sempre orientate al superiore interesse del minore:

1. Affidamento familiare:

  • Soluzione temporanea quando la famiglia d’origine può essere aiutata.
  • Durata massima: 24 mesi, prorogabile solo se l’interruzione causerebbe grave pregiudizio.
  • L’obiettivo è favorire il rientro del bambino nella famiglia d’origine.

2. Dichiarazione di adottabilità:

  • Provvedimento definitivo, quando lo stato di abbandono è irreversibile.
  • Recide i legami giuridici con la famiglia d’origine e permette l’adozione.
  • Il giudice valuta la situazione attuale, considerando anche eventuali reali possibilità di recupero dei genitori.

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